PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

      «7-bis. Sono abrogati la lettera b) del comma 1 e il comma 2 dell'articolo 28 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
      7-ter. Per la categoria degli odontoiatri, l'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e successive modificazioni, non si applica nella parte in cui prevede come requisito per l'accesso al secondo livello dirigenziale del Servizio sanitario nazionale la specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina».